Lo Statuto

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Lo Statuto

Art. 1 – Denominazione e sede

  1. È costituito l’Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato, associazione non riconosciuta, denominatoLE 4 A” (Associazione Amici di Andrea Azzoni) – ODV, di seguito indicato con il termine “Associazione”.
  2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l’acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.
  3. La durata dell’associazione è illimitata.
  4. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 del presente statuto.

Art. 2 – Statuto

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
  2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell’Associazione.
  3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell’Associazione stessa.
  4. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 – Finalità

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di tenere vivo il ricordo di Andrea Azzoni, della sua forza e del suo esempio. Fino all’ultimo giorno della sua vita, Andrea è stato per chiunque l’abbia conosciuto un modello di resilienza, di disponibilità e di generosità. Andrea ha lasciato in chi lo ha amato un vuoto incolmabile, ma allo stesso tempo anche il forte desiderio e la volontà di fare qualcosa per gli altri onorandone così la sua memoria. Pertanto l’associazione vuole, anche attraverso la rete delle persone che lo hanno conosciuto, raccogliere fondi per sostenere progetti del territorio che contribuiscano alla crescita civile, culturale sociale, alla tutela della salute delle persone.

Art. 4 – Attività di interesse generale

  1. Le attività che l’Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi,  avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettera u dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

-beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

  1. In particolare l’Associazione si propone di:

-Promuovere o organizzare iniziative di raccolta fondi finalizzate a sostenere progetti del territorio in partnership con altre realtà;

-Promuovere la cultura della solidarietà e del dono

– Sostenere iniziative benefiche organizzate anche da altre organizzazioni non profit

  1. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.
  2. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
  4. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Ammissione

  1. Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
  2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  1. L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione.
  2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.
  3. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
  4. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
  5. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

  1. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
  2. Ciascun socio ha il diritto:
    1. di votare per l’elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea.
    2. di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
    3. di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo
    4. di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
  3. Ciascun socio ha il dovere:
    1. di rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
    2. di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
    3. di non arrecare danno all’Associazione;
    4. di versare la quota associativa, secondo l’importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative
  4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio preventivo.
  5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

  1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, per recesso e per esclusione.
  2. Il socio può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l’Associazione.
  3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa.
  4. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto

5 La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell’Associazione.

  1. L’Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 8 – Ordinamento dell’Associazione

  1. L’Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza tra i soci.
  2. La struttura associativa è composta:
    1. da un’Assemblea
    2. da un Consiglio Direttivo
    3. dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
    4. dall’organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
  3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 – Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.
  4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
  5. L’Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 – Competenze dell’Assemblea

  1. L’Assemblea Ordinaria:
    1. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
    2. elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
    3. discute e approva il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell’Associazione all’interno del quale viene indicato l’eventuale ammontare della quota sociale annua
    4. discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
    5. delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
    6. delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
    7. delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
    8. approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
    9. fissa l’ammontare dell’eventuale quota associativa;
    10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
    1. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
    2. deliberare l’eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.

Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
  2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
  3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, facoltativamente anche mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 12 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
  2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
  3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all’eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
  5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
  6. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
  7. I voti sono palesi tranne quelli che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
  8. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.
  9. E’ previsto l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
  2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
  4. Il Consiglio Direttivo è formato da tre componenti, eletti dall’Assemblea tra i soci.
  5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
  7. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente rimangono in carica per la durata di 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.
  2. Il Consiglio Direttivo:
    1. amministra l’Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche
    2. delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
    3. redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività
    4. propone, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale
    5. gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull’attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
    6. approva o rigetta le domande di ammissione
    7. propone all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
    8. svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
    9. eleggere il Presidente e il Vice Presidente, nominare il Segretario e il Tesoriere;

Art. 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
  2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell’Associazione
  4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l’Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
  5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l’Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.
  6. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 16 – Il Presidente

  1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
  2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell’Associazione
  4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l’Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
  5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l’Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.
  6. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 17 – Il Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.
  2. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 – Il Segretario e il Tesoriere

  1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell’elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.
  2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell’associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19 – Organo di Controllo e revisione legale

  1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017 l’Assemblea nomina l’Organo di Controllo.
  2. 2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017 l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Art. 20 – Libri sociali

  1. Sono libri sociali dell’Associazione:
    1. il libro dei soci, contenente l’elenco dei soci dell’Associazione;
    2. il libro verbali dell’Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell’Assemblea;
    3. il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
    4. il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l’Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un’apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.
  2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell’Associazione.
  3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
  4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 – Risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’Ente del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate da:
    1. quote sociali
    2. contributi pubblici e privati
    3. donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
    4. rendite patrimoniali
    5. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
    6. eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata
    7. eventuali rimborsi derivanti da convenzioni
    8. proventi derivanti da attività, svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall’Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
    9. altre entrate espressamente previste dalla legge
    10. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
  3. La quota sociale, se l’Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 – Scritture contabili

  1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 – Esercizio sociale

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
  2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
  3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull’attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.
  4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l’ammontare dell’eventuale quota sociale annua.
  6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il 30 aprile.
  7. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 – Assicurazione dei volontari

  1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
  2. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

    Art. 27 – Disposizioni finali

    1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.